I contenuti pubblicati nei social network (come fotografie, video e commenti) sono di "proprietà" del sito in cui vengono pubblicati, e non di chi li ha scritti?
Su Wikipedia, alla voce Facebook, è scritto:
«[...] Inoltre, i contenuti pubblicati dagli iscritti (come fotografie, video e commenti) sono proprietà del sito. Caso raro in giurisprudenza, il sito si dichiara proprietario, ma non responsabile dei contenuti [...]».
Vediamo meglio la questione.
Il Codice italiano per la protezione dei dati personali si muove invece da un assunto diverso, ovvero che i dati personali siano di proprietà dei diretti interessati. A ciò segue un'ovvia domanda: i social network (Facebook, Twitter, Google & company) non permettono le tutele previste dal Codice? No, non le permettono, perché è l'utente stesso a rinunciarci al momento dell'iscrizione.
Esempio pratico: se volessi richiedere a Facebook di rimuovere "permanentemente" ogni informazione che mi riguardi (comprese le eventuali informazioni pubblicate da altri a mia insaputa) lo potrei fare? Credo proprio di no, a meno che non si riesca a dimostrare che il contratto che l'utente accetta al momento dell'iscrizione a Facebook sia illegale.
Già... ma illegale secondo quale ordinamento? A questa domanda rispondo più avanti.
Prima vorrei segnalarvi un articolo in inglese sulla questione:
http://consumerist.com/2009/
Ok, l'articolo è del 2009 e Facebook cambia con enorme frequenza le condizioni di uso, ad ogni modo è facile dimostrare che, sostanzialmente, sia cambiato poco in tal senso. La "proprietà" dei dati immessi in rete è una questione centrale, raggirata da contratti del tipo: "la proprietà è tua, ma concedi al sito di fare qualsiasi cosa voglia con i tuoi dati". Vediamo l'ultima versione del contratto, l'ho cercata e trovata all'indirizzo:
https://www.facebook.com/note.
C'è scritto:
«For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.»
Come dire... “per tutto ciò che pubblichi e che è protetto dalle leggi sul diritto di autore, ci concedi l’autorizzazione di farne tutto ciò che vogliamo” e “se cancelli l’account non cambia niente nel caso in cui qualcuno abbia condiviso ciò che hai pubblicato" (la qual cosa è estremamente probabile, perché la gente normalmente pubblica contenuti allo scopo di condividerli).
Ora vorrei arrivare all'ultima questione: quale ordinamento bisogna applicare? Il caso recente dell'aver obbligato Google in Europa al diritto all'oblio (sentenza della Corte Costituzionale del 13 maggio 2014) ne è un esempio: infatti l'obbligazione vale solo dentro i confini europei, basta accedere alla versione americana di Google per trovare tutti i link rimossi (come spiegato nell'articolo "Diritto all'oblio, Google rimuove i link ma solo in Europa"). Ciò premesso, ecco cosa è scritto alla pagina:
https://www.facebook.com/
all'art. 7:
«Special Provisions Applicable to Users Outside the United States
We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. The following provisions apply to users and non-users who interact with Facebook outside the United States:
1. You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States.»
Ci sono altri due punti di tale articolo, ma basta il primo per capire la questione: a cosa serve l'attuale direttiva europea o il futuro regolamento europeo sulla protezione dei dati quando comunque tali dati sono trasferiti e trattati negli Stati Uniti?
Segnalo la Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network - 17 ottobre 2008:
http://www.garanteprivacy.it/
Francesco Galgani,
14 luglio 2014