Le fonti del Diritto
Le fonti del diritto
a cura dello studente Francesco Galgani
per il corso di “Diritto e Nuovi Media”, facoltà di Psicologia, Uninettuno
Premessa
Le fonti del diritto
a cura dello studente Francesco Galgani
per il corso di “Diritto e Nuovi Media”, facoltà di Psicologia, Uninettuno
Premessa
I contenuti pubblicati nei social network (come fotografie, video e commenti) sono di "proprietà" del sito in cui vengono pubblicati, e non di chi li ha scritti?
Su Wikipedia, alla voce Facebook, è scritto:
«[...] Inoltre, i contenuti pubblicati dagli iscritti (come fotografie, video e commenti) sono proprietà del sito. Caso raro in giurisprudenza, il sito si dichiara proprietario, ma non responsabile dei contenuti [...]».
Vediamo meglio la questione.
«Solo chi è rimasto nella preistoria del diritto e si aggira ancora armato di clava cercando di inventare la ruota, non si rende conto del passaggio epocale che si è verificato nelle società evolute in questi anni: la possibilità di accedere sempre, dovunque a tutta la conoscenza racchiusa in testi digitali; la possibilità di comunicare sempre dovunque a costi minimi con tutti; la possibile di diffondere sempre e dovunque a tutto il mondo il proprio pensiero.
Il Codice della Protezione dei Dati Personali ha radici in ambito di disposizioni comunitarie: la direttiva comunitaria 95/46, comunemente definitiva come “direttiva madre”, è il testo di riferimento in materia di privacy, non solo per l'Italia, ma per tutti gli stati membri.
«Solo se non saremo implacabilmente seguiti dalla registrazione di ogni traccia che lasciamo, la costruzione dell'identità di ciascuno potrà essere libera, e potrà nascere la libertà di donne e uomini»
Stefano Rodotà
Riflessioni
Siti di riferimento:
Notizie:
Partecipa alla consultazione pubblica Diritti in Internet:
http://camera.civi.ci/discussion/proposals/partecipa_alla_consultazione_pubblica_bill_of_rights
Questo approfondimento prende le mosse dall’intervista «Sei un blogger? Possibili responsabilità civili e penali» pubblicata il 9 luglio 2025 sul canale YouTube Spunti di riflessione, nella quale Paolo Arrigotti dialoga con l’avv. Lorenzo Tamos sul recente orientamento della Corte di Cassazione (ord. 27 giugno 2025 n. 17360) riguardo ai commenti diffamatori di terzi. Ringrazio entrambi per la chiarezza espositiva e invito i lettori a visionare l’intervista integrale per un quadro pratico e immediato delle tematiche trattate.
Benché mi sia basato principalmente sulle parole dell’avv. Tamos, ho integrato con ulteriori fonti apparse nei giorni successivi alla pronuncia della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il gestore di un blog o di un profilo social risponde civilmente se, dopo aver appreso l’esistenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi, non li rimuove con tempestività, anche in mancanza di una “notifica qualificata” dall’autorità.
Ciò vale per commenti su WordPress, su YouTube, nei gruppi Telegram e in qualunque spazio digitale aperto al pubblico.
Dal resoconto dell’avv. Tamos :
Principio di diritto:
«L’obbligo di rimozione nasce quando il prestatore di servizi acquisisce consapevolezza dell’illiceità in qualsiasi modo; l’omessa rimozione configura responsabilità per “condivisione consapevole” del contenuto lesivo» .
Hosting provider passivo
Hosting provider attivo
Un confine sfumato
L’impiego di filtri automatici di base (ad esempio anti‑spam o anti‑virus) non trasforma di per sé un gestore passivo in attivo; tuttavia, quando i filtri – o la revisione manuale preventiva – operano con criteri editoriali (per esempio rimuovendo commenti sulla base di parole‑chiave, analisi semantica o valutazioni di opportunità) il gestore assume un ruolo di controllo attivo e può rispondere dei contenuti anche in assenza di segnalazioni.
La Cassazione penale 2025 n. 11571 ha assolto un utente che definì “maledetti e assassini” sindaco e giunta, giudicando l’espressione iperbolica; ciò dimostra la sottile linea tra critica aspra e diffamazione.
Mantenere online commenti che incitano alla violenza può tuttavia integrare concorso ex art. 110 c.p.
Offrire al soggetto diffamato uno spazio per rettifica o replica, come previsto dall’art. 8 L. 47/1948, se il sito rientra nella nozione di testata registrata.
Pubblica una policy di moderazione chiara e accessibile, in cui spieghi cosa è vietato (es. incitamento all’odio, diffamazione, spam) e come gestisci le segnalazioni. Rivedila almeno una volta l’anno per mantenerla aggiornata in base alle nuove normative, a nuove tipologie di rischio o a cambiamenti nella piattaforma.
Nomina una persona responsabile per i contenuti (anche se sei tu stesso), indicando un indirizzo email dedicato per segnalazioni o richieste legali. Questo è importante per dimostrare diligenza e agevolare i contatti ufficiali.
Attiva sistemi di filtro automatico per individuare spam, contenuti offensivi o potenzialmente illeciti, ma non affidarti solo agli algoritmi: il controllo umano resta essenziale per evitare omissioni o falsi positivi.
Conserva un registro delle segnalazioni ricevute, includendo data, ora, contenuto segnalato e, se disponibile, l’IP dell’autore. Questo può essere utile in caso di contestazioni o richieste da parte delle autorità.
Rimuovi o oscuri entro 24-48 ore i commenti manifestamente illeciti (es. minacce, diffamazione evidente, incitamento all’odio). Intervenire tempestivamente può ridurre il rischio di responsabilità.
Archivia una copia dei contenuti rimossi, con screenshot completi e intestazioni HTTP (IP, user-agent, referrer, altro), per poter dimostrare l’intervento e documentare l’accaduto in caso di bisogno.
Prepara risposte standard (template) per gestire le segnalazioni in modo rapido, coerente e tracciabile: dimostrare prontezza e serietà può fare la differenza in caso di controversie.
Devo vigilare anche se ricevo pochi commenti?
Sì, dopo la prima segnalazione scatta il dovere di intervento.
E se il commento è “borderline”?
Meglio sospendere la visibilità, verificare e chiedere chiarimenti; in caso di dubbio, privilegiare la prudenza.
Il Digital Services Act mi impone sistemi di "upload‑filter"?
Solo le piattaforme molto grandi (VLOP) hanno obblighi avanzati di filtro preventivo; i piccoli blog devono comunque offrire un canale di segnalazione rapido e collaborare con l’autorità.
La decisione 17360/2025 rafforza l’idea di diligenza proattiva: non servono controlli preventivi massivi, ma occorrono procedure chiare, tempi rapidi e tracciabilità. Per chi opera come hosting provider passivo, ignorare anche una semplice e‑mail di segnalazione può sfociare in una condanna al risarcimento; per il hosting provider attivo, invece, la responsabilità può scattare già per la sola pubblicazione o mancata rimozione di contenuti manifestamente illeciti, anche in assenza di qualunque segnalazione.
(10 luglio 2025)