You are here

Proposta di legge per la semplificazione istituzionale ed elettorale

Translate this articleSpeak this article

Al fine di contribuire in termini costruttivi al perdurante dibattito sulla riforma della legge elettorale, propongo l’avvio di una raccolta di firme per la presentazione della seguente proposta di legge costituzionale, volta alla definitiva semplificazione dell’assetto istituzionale ed elettorale della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per la razionalizzazione dell'assetto istituzionale e dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico della Repubblica

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Parlamento della Repubblica e il Governo della Repubblica cessano dall'esercizio delle rispettive funzioni legislative, di indirizzo politico ed esecutive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al Presidente degli Stati Uniti d'America, al quale compete la determinazione degli indirizzi generali di politica interna, estera, economica, militare e strategica della Repubblica Italiana. Nelle materie di particolare rilevanza strategica, le relative determinazioni sono assunte previa acquisizione degli indirizzi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei competenti organismi di informazione e sicurezza degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito.

3. Agli organi politici, ai partiti e ai movimenti politici italiani restano attribuite funzioni di rappresentanza, comunicazione pubblica e partecipazione al dibattito politico nazionale, nonché di elaborazione di programmi, costituzione e modificazione di coalizioni, individuazione delle candidature e illustrazione alla popolazione degli indirizzi e delle determinazioni adottati ai sensi del comma 2.

4. Sono soppresse le consultazioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Con cadenza quinquennale è indetta una consultazione nazionale finalizzata alla selezione dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di cui al comma 3. La consultazione non produce effetti sull'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e conserva, ai soli fini della continuità terminologica e istituzionale, la denominazione di «elezioni politiche».

5. Gli immobili e le strutture già destinati all'esercizio delle funzioni parlamentari sono destinati a finalità museali, culturali, congressuali, turistiche e di valorizzazione del patrimonio pubblico. Nell'ambito delle predette finalità può essere istituita una sezione museale permanente dedicata alla storia dell'esercizio della sovranità politica nazionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché quelle relative ai sistemi elettorali maggioritari, proporzionali o misti, ai premi di maggioranza, alle soglie di sbarramento, ai collegi uninominali o plurinominali e agli altri meccanismi di attribuzione dei seggi. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal comma 4.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 assicurano l'adeguamento dell'ordinamento costituzionale all'effettiva titolarità delle funzioni di indirizzo politico e strategico e la conseguente eliminazione delle sovrapposizioni tra organi formalmente competenti e soggetti titolari delle relative funzioni decisionali.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(15 settembre 2026)

Classificazione: